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Decisione n. 930/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 2007 sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea2,

vista la proposta della Commissione,

L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà con le popolazioni delle regioni colpite da calamità.

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il limite annuo di 1 miliardo di euro.

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni in base alle quali il Fondo può essere mobilizzato.

L'Ungheria e la Grecia hanno presentato richieste di mobilizzazione del Fondo per due casi di disastri causati da inondazioni,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea viene mobilizzato in modo da fornire l'importo di 24370114 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2007. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente G. Gloser