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Decisione del Consiglio del 12 giugno 2007 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca. (2007/471/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito «l'atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del Parlamento europeo,

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

Il Consiglio ha verificato se la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in seguito «gli Stati membri interessati») assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: è stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate in tutti gli Stati membri interessati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l'istituzione della commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.]1, visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati.

Il 5 dicembre 2006 il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia soddisfacevano le condizioni in tale settore. L'11 giugno 2007 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Estonia e la Repubblica slovacca soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati membri interessati. L'utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS negli Stati membri interessati. Una volta effettuate queste valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati.

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione per la soppressione dei controlli, occorrerebbe imporre talune restrizioni all'uso del SIS.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen2, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE3, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo,

DECIDE:

Art. 1

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato I si applicano a decorrere dal 1o settembre 2007 alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

3.

Dal 7 luglio 2007 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.

Dal 1o settembre 2007 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato attuato, potranno inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

4. Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, detti Stati membri:

  1. a) non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

  2. b) si asterranno dall'inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito: «Convenzione di Schengen»)4.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente W. Schäuble