Decisione 2007/427/PESC del Consiglio del 18 giugno 2007 relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2,
Il 30 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/49/PESC1 relativa alla nomina del sig. Christian Schwarz-Schilling quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.
Il 7 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/87/PESC2 che modifica e proroga fino al 30 giugno 2007 il mandato del sig. Christian Schwarz-Schilling quale RSUE in Bosnia-Erzegovina.
Il sig. Christian Schwarz-Schilling ha informato il Segretario Generale/Alto Rappresentante dell'intenzione di non chiedere una proroga del suo mandato oltre il 30 giugno 2007.
In base al riesame dell'azione comune 2007/87/PESC, è opportuno prorogare il mandato del RSUE fino al 29 febbraio 2008. Si rende pertanto necessario nominare un nuovo RSUE per il restante periodo dal 1o luglio 2007 al 29 febbraio 2008.
Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha raccomandato di nominare il Sig. Miroslav Lajčák nuovo RSUE in Bosnia-Erzegovina.
L'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, prevede che un atto di base può assumere in particolare la forma di una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del trattato.
Il RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,
DECIDE:
Art. 1 Nomina
Il Sig. Miroslav Lajčák è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina per il periodo dal 1o luglio 2007 al 29 febbraio 2008. Egli esercita le sue funzioni conformemente al mandato e alle modalità stabiliti nell'azione comune 2007/87/PESC.
Art. 2 Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE nel periodo dal 1o luglio 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1530000 EUR.
2. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2007.
Art. 3 Riesame
Il RSUE presenta al Segretario Generale/Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007.
Art. 4 Decorrenza degli effetti
La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.
Art. 5 Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. Steinmeier