Decisione della Commissione del 19 giugno 2007 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (2007/430/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA
Il 3 marzo 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base relativa al dumping pregiudizievole sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Malaysia e di Taiwan. La denuncia è stata presentata dal CIRFS (Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche), che rappresenta più del 50 % della produzione comunitaria di FPF.
A seguito dell'apertura di un'inchiesta antidumping il 12 aprile 2006, la Commissione, con regolamento (CE) n. 2005/20062, ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan («regolamento provvisorio»). I dazi antidumping provvisori, che hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 12,4 % ed il 23 % per la Malaysia e tra il 14,7 % ed il 29,5 % per Taiwan, sono stati applicati a decorrere dal 29 dicembre 2006.
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, alle parti sono stati comunicati i fatti e le considerazioni su cui esso era basato. A tutte le parti è stato assegnato un termine entro il quale presentare osservazioni.
Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata anche concessa la possibilità di essere sentite.
La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per giungere a conclusioni definitive. Su tali basi essa ha potuto verificare l'esistenza di fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping sulle importazioni di FPF dai paesi interessati.
La Commissione ha comunicato tutti i fatti e le considerazioni essenziali sulla cui base intende chiudere il procedimento. Alle parti interessate è stato inoltre assegnato un termine entro il quale presentare osservazioni a seguito di questa comunicazione di informazioni ed è stata concessa la possibilità di essere sentite. Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.
Inizialmente, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sui risultati della consultazione, unitamente alla proposta di chiudere il procedimento nell'interesse della Comunità.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Nel frattempo, con lettera del 23 maggio 2007 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità.
Durante l'inchiesta in effetti la Commissione ha chiesto il parere di tutte le parti interessate note. Oltre all'industria comunitaria, utenti e associazioni di utenti hanno presentato osservazioni e/o sono stati sentiti per quanto riguarda l'impatto che potrebbe avere l'imposizione di misure definitive. Alla luce di queste nuove conclusioni la Commissione ha potuto verificare l'esistenza di fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping sulle importazioni di FPF dai paesi interessati. In base alle argomentazioni di seguito esposte è stata effettuata una valutazione dei diversi interessi nel loro complesso.
Impatto sugli importatori e sugli utenti
In effetti, a seguito dell'istituzione dei dazi provvisori, un importatore e un gran numero di utenti e associazioni di utenti hanno sostenuto che il livello particolarmente elevato dei dazi ha impedito l'importazione dalle loro principali fonti di approvvigionamento in Asia. Essi hanno ribadito gli argomenti già presentati da altri utenti prima dell'istituzione dei dazi provvisori (si vedano i considerando da 156 a 158 del regolamento provvisorio) e hanno sollevato nuove questioni.
Per esaminare approfonditamente la pertinenza delle nuove questioni sollevate dalle industrie utilizzatrici, la Commissione ha chiesto alle parti di fornire dati e prove invitando tutti gli utenti e le loro associazioni a collaborare ulteriormente all'inchiesta. La collaborazione è aumentata rispetto a quella registrata prima dell'istituzione dei dazi provvisori: gli utenti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano oltre il 10 % del consumo comunitario totale di FPF e circa il 15 % delle importazioni totali dai paesi interessati. La partecipazione all'inchiesta di importanti associazioni di utenti (alle quali fanno capo società che rappresentano oltre il 50 % del consumo totale di FPF nella Comunità) conferma che i risultati e le conclusioni raggiunti sulla necessità di chiudere l'inchiesta nell'interesse della Comunità sono fondati su prove sufficienti.
Secondo gli utenti, l'imposizione di misure aggraverà la scarsità di FPF giacché l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda UE. Ciò farà inoltre aumentare il prezzo delle FPF e, conseguentemente, anche i prezzi dei prodotti delle industrie a valle, minacciandone la competitività in un mercato nel quale le importazioni a basso prezzo di prodotti finiti svolgono un ruolo importante. Nel breve periodo sono dunque prevedibili perdite di posti di lavoro nelle industrie comunitarie che utilizzano FPF.
a) Scarsità dell'offerta
Gli utenti di FPF affermano che dipenderanno maggiormente da importazioni originarie di un numero assai limitato di produttori in altri paesi terzi, in quanto l'offerta da parte dei produttori comunitari di tutti i tipi di FPF sta peggiorando. Ciò è dovuto al fatto che l'industria comunitaria si sta convertendo dalle FPF ad altri prodotti. Per esempio, La Seda de Barcelona ha ridotto la sua produzione di FPF per aumentare quella di tereftalato di polietilene (PET). Allo stesso modo, i problemi di produzione causati dall'incendio della Trevira nel dicembre 2006 e le difficoltà finanziarie della Tergal (sottoposta alla «procédure de sauvegarde» per insolvenza dal novembre 2006), che era il più affidabile fornitore di FPF per l'industria della filatura, stanno aggravando la situazione dell'offerta. Infine, va ricordato che uno dei produttori comunitari (Pennine Fibres) è fallito.
Gli utenti, principalmente fabbricanti di materiali per coperte, materassi e imbottiture, temono una grave scarsità soprattutto delle seguenti fibre, utilizzate dall'industria delle fibre non destinate alla tessitura3:
1) le fibre di tipo hollow conjugate siliconised (HCS), di cui (a parte i fornitori di Taiwan) solo un produttore coreano è in grado di consegnare grandi quantità in tempi ragionevoli;
2) le fibre di poliesteri in fiocco con basso punto di fusione (LMP), che secondo gli utenti potrebbero essere fornite in quantità relativamente grandi soltanto da un'impresa in Corea.
Per di più, dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta ha fornito dati supplementari dai quali risulta che i tipi di FPF venduti dall'industria comunitaria sono diversi da quelli importati dalla Malaysia e da Taiwan.
Gli utenti comunitari hanno altresì sostenuto che è difficile passare a nuove fonti di approvvigionamento, specialmente in paesi terzi non soggetti a misure antidumping. Essi hanno affermato che ci vuole tempo perché i produttori esportatori di FPF ricomincino ad esportare verso la Comunità, soprattutto in considerazione del rischio che i dazi vengano reintrodotti non appena le loro importazioni raggiungano un certo volume. Inoltre, anche qualora fossero in grado di acquistare FPF da nuovi fornitori in altri paesi, gli utenti devono verificare che i tipi di FPF fabbricati da tali produttori siano adatti alle loro specifiche produzioni. Gli utenti hanno affermato che, ad ogni modo, nella Comunità e nei paesi terzi non soggetti a misure antidumping non esistono produttori che possano fornire in quantità sufficiente le speciali fibre prodotte a Taiwan.
I dati Eurostat disponibili mostrano che le importazioni dall'Indonesia, dalla Tailandia e dall'India, per le quali le misure antidumping sono state abrogate dalla fine di ottobre 2006, sono aumentate rapidamente in termini relativi sino alla fine del 2006. Ciò sembra indicare che altre fonti di approvvigionamento sono già disponibili per il mercato comunitario. Tuttavia, il volume interessato è ancora relativamente modesto e le nuove fonti di approvvigionamento non possono rispondere rapidamente alla domanda degli utenti. È dunque assai probabile che, se vengono istituiti dazi sulle importazioni da Taiwan e dalla Malaysia, gli utenti dovranno ordinare gran parte delle fibre da paesi soggetti a misure antidumping.
Per quanto riguarda l'argomento, di cui al considerando 158 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria non è in grado di rispondere pienamente alle esigenze degli utenti comunitari di FPF, l'industria comunitaria non ha presentato osservazioni. I dati disponibili provano che l'industria comunitaria ed altri produttori comunitari non sono in grado di fare gli sforzi necessari per soddisfare la domanda nella Comunità. Inoltre, dall'inchiesta svolta dopo l'istituzione delle misure provvisorie risulta che gli utenti comunitari incontrano gravi difficoltà nell'ottenere certi tipi di FPF da paesi terzi non soggetti a misure antidumping.
Le informazioni disponibili indicano altresì che la maggiore domanda in altri paesi terzi di certi tipi di FPF non disponibili nella Comunità ha già determinato aumenti dei prezzi. Pertanto, l'istituzione delle misure incide anche sulle altre fonti di approvvigionamento.
È vero che gli utenti comunitari hanno alcune fonti alternative di approvvigionamento, che recentemente sarebbero stati creati nuovi impianti di FPF4 e che la capacità della Trevira sarebbe stata ripristinata entro la fine di marzo 2007; tuttavia, alla luce di quanto sopra, l'offerta di FPF potrebbe rimanere problematica nel mercato comunitario.
b) Aumenti dei prezzi delle FPF
Secondo gli utenti comunitari di FPF, in seguito all'introduzione delle misure provvisorie essi hanno dovuto pagare prezzi significativamente più elevati per certi tipi di FPF provenienti non solo dai paesi interessati ma anche da altri fornitori stabiliti in Corea e in India. Anche l'aumento della domanda rispetto alle fonti di approvvigionamento non soggette a misure antidumping ha fatto salire il prezzo delle FPF sul mercato comunitario.
Gli utenti hanno mostrano gli aumenti dei prezzi delle «fibre speciali» offerte dai fornitori in altri paesi terzi dopo l'imposizione delle misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie di Taiwan e della Malaysia. Nel breve periodo è probabile che vi siano ulteriori aumenti dei prezzi dovuti al fatto che per certi tipi di FPF gli utenti comunitari non possono contare interamente sui fornitori comunitari o su fornitori stabiliti in altri paesi terzi non soggetti a misure antidumping.
c) Impatto delle misure proposte in termini di costo
L'ulteriore analisi svolta per stabilire quale impatto potrebbe avere l'istituzione di misure ha rivelato che probabilmente l'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture risentirà di eventuali aumenti dei prezzi delle materie prime più dell'industria della filatura. I produttori di guanciali, trapunte, cuscini, tappezzerie ecc. hanno un margine di profitto medio inferiore al 5 % e le FPF rappresentano fino al 30 % dei loro costi di produzione complessivi. È probabile che l'impatto su tali costi di produzione sarà addirittura del 6-8 % in quanto questi produttori sono i principali utenti di LMP e di HCS, la cui presunta penuria nella Comunità sarà verosimilmente aggravata dall'imposizione di misure.
È chiaro che con un tale aumento dei costi l'industria dei materiali per coperte e materassi risentirà seriamente della crescente concorrenza cinese sul mercato dei prodotti finiti e non sarà in grado di fare offerte interessanti ai propri clienti, vale a dire le grandi catene di dettaglianti che hanno un notevolissimo potere di mercato come acquirenti. L'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan indebolirà ulteriormente la competitività di tale industria.
Nel considerando 164 del regolamento provvisorio si è concluso che l'impatto delle misure proposte sull'industria a valle sarà limitato. Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, l'inchiesta ulteriore ha mostrato che in media l'aumento dei costi per gli utenti sarà compreso tra lo 0,4 % e l'1,5 % e potrebbe raggiungere il 6-8 % nell'industria dei materiali per coperte e materassi, in particolare nel caso degli utenti che ottengono la maggior parte delle loro FPF da Taiwan. Ne consegue che l'impatto non sarà lo stesso per tutti gli utenti e la situazione economica di alcuni di essi subirà un duro contraccolpo.
d) Aumento dei prezzi dei prodotti a valle
Gli utenti hanno inoltre sostenuto che, se le misure antidumping sulle importazioni originarie della Malaysia e di Taiwan fossero mantenute al livello attuale, è inevitabile che i prezzi dei prodotti a valle aumentino nel mercato comunitario. Ciò a sua volta determinerebbe un aumento delle importazioni di prodotti a valle a basso prezzo e aggraverebbe i problemi delle industrie utilizzatrici. Recenti dati statistici mostrano chiaramente che dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di FPF dalla Cina le importazioni di alcune merci pronte contenenti FPF5 sono aumentate del 39 %.
È vero che vi è stata una correlazione tra l'imposizione delle misure antidumping sulle FPF cinesi e l'aumento delle importazioni di prodotti a valle dalla Cina. Le statistiche mostrano che questa non è una situazione isolata e l'istituzione in passato di dazi antidumping sulle importazioni di FPF da diversi paesi terzi ha determinato la stessa reazione dai paesi interessati. Gli aumenti dei prezzi delle FPF saranno interamente sopportati dai consumatori di prodotti a valle oppure vi sarà una riduzione dell'occupazione se l'industria a valle comunitaria taglia la produzione a causa delle maggiori importazioni da paesi terzi.
e) Conseguenze per l'occupazione nel mercato comunitario
L'inchiesta ha mostrato che la produzione di FPF non è un'attività ad alta intensità di manodopera. L'industria comunitaria impiega meno di 700 persone nella Comunità e l'occupazione totale per la produzione di FPF nella Comunità comprende meno di 3000 posti di lavoro. Poiché, come indicato sopra, la maggior parte dei tipi di FPF venduti dall'industria comunitaria sono diversi dai tipi di FPF importati dalla Malaysia e da Taiwan e visto che la domanda di FPF nella Comunità è in costante aumento, non si ritiene che la mancata istituzione di misure definitive metterebbe a rischio molti posti di lavoro.
Tuttavia, secondo i dati forniti alla Commissione, gli utenti che rappresentano circa il 10 % del consumo comunitario di FPF impiegano oltre 7000 persone nella fabbricazione di prodotti contenenti FPF. Si può dunque supporre che nel caso di specie circa 70000 posti di lavoro dipendono dall'industria utilizzatrice e che almeno il 10 % di essi siano nell'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture, la quale, come già detto, ha margini di profitto assai modesti ed è il principale utente di LMP e HCS. Inoltre, data l'incidenza dei costi della manodopera sul costo di produzione delle industrie utilizzatrici, un impatto medio sui costi pari all'1 % equivale al 2,5-7,75 % in termini di costi della manodopera. Di conseguenza, nel breve periodo l'istituzione di misure definitive potrebbe causare perdite occupazionali notevoli nell'industria a valle comunitaria, dovute alla necessità di compensare il maggiore costo delle materie prime o alla probabile interruzione o diminuzione della produzione nell'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture.
Conseguenze per l'industria comunitaria
Prima del ritiro della denuncia è stato analizzato anche l'impatto sull'industria comunitaria. Le informazioni disponibili hanno mostrato che i produttori comunitari non forniscono a tutti gli utenti nella Comunità le quantità e i tipi di FPF richiesti.
Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che il livello degli investimenti dell'industria comunitaria è basso, se si considera che la produzione interessata è un'attività ad uso intensivo di capitale, e che i produttori hanno preferito investire in altri prodotti, come il PET.
Impatto sui fornitori di materie prime
Come indicato nel considerando 166 del regolamento provvisorio, soltanto un fornitore di materie prime ha collaborato all'inchiesta. Esso ha esplicitamente sostenuto l'imposizione di dazi, che garantirebbero la sua posizione e permetterebbero all'industria comunitaria di rimanere vitale. Tale fornitore non ha fornito informazioni quanto all'impatto che l'imposizione o la mancata imposizione di dazi avrebbe sulla sua attività.
Impatto sull'ambiente
L'industria comunitaria, che produrrebbe il 40 % delle FPF a partire da bottiglie in PET riciclate, e un'associazione di produttori attiva nel settore del riciclaggio hanno sostenuto che la mancata istituzione di dazi definitivi sulle importazioni di FPF oggetto di dumping originarie della Malaysia e di Taiwan ridurrà la capacità dell'industria comunitaria di trasformare in FPF le bottiglie usate. Inoltre, esse hanno affermato che la mancata istituzione di dazi avrà ripercussioni negative sull'ambiente perché, se l'industria del riciclaggio cominciasse a spedire fuori dall'Europa i rifiuti di plastica che attualmente vende ai produttori comunitari di FPF, si verificherebbe un aumento delle emissioni di CO2.
In primo luogo, occorre notare che una quantità rilevante delle fibre importate dai paesi interessati sono LMP oppure vengono usate dall'industria della filatura e, stando alle informazioni disponibili, gli LMP e la maggior parte delle fibre usate dall'industria della filatura devono essere fabbricate a partire da materie vergini.
In secondo luogo, in base alle prove fornite alla Commissione, vi è una domanda significativa e crescente di bottiglie in PET riciclate dall'Asia e la mancata istituzione di dazi antidumping non impedirà all'industria del riciclaggio delle bottiglie in PET di vendere i suoi prodotti sul mercato mondiale.
Infine, l'argomento relativo alle emissioni di CO2, in quanto potrebbe essere pertinente ai fini della politica di difesa commerciale, è stato avanzato per la prima volta un anno dopo l'apertura del presente procedimento, sicché è impossibile verificarne adeguatamente la fondatezza.
Conclusioni sull'interesse della Comunità
Viste le osservazioni presentate dalle diverse parti e i risultati dell'inchiesta, si conclude che l'istituzione di misure definitive contro le importazioni oggetto di dumping di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan avrà ripercussioni significative sugli utenti comunitari. Pertanto, la conclusione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio non può essere confermata.
I vantaggi complessivi per l'industria comunitaria devono essere valutati rispetto ai probabili svantaggi, in particolare per gli utenti e, fino a un certo punto, per i consumatori. Il volume e la varietà delle FPF offerte dai produttori comunitari si stanno riducendo. Ciò è dovuto, fra l'altro, alla conversione industriale di alcuni produttori comunitari dalle FPF ad altri prodotti (si veda per esempio La Seda de Barcelona) e alle difficoltà finanziarie della Tergal. Nel mercato comunitario vi è un problema di offerta per certi tipi di fibre ed i produttori comunitari non possono o non vogliono fare gli sforzi necessari per soddisfare tale domanda. Inoltre, è probabile che l'imposizione di dazi determini aumenti sensibili dei prezzi di certi tipi di FPF che non sono disponibili nella Comunità in quantità sufficiente. Occorre anche tener conto del fatto che certi utenti di FPF (in particolare l'industria dei materiali per coperte e materassi) hanno margini di profitto assai modesti e dovranno trasferire sui consumatori qualsiasi aumento di prezzo delle FPF oppure, qualora la concorrenza dei paesi terzi non consenta loro di aumentare i prezzi, cessare l'attività.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si può concludere che, in seguito al ritiro della denuncia, la chiusura del procedimento è nell'interesse della Comunità.
Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.
Si conclude pertanto che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan senza l'istituzione di dazi antidumping.
Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 2005/2006 della Commissione vanno liberati,
DECIDE:
Art. 1
Si chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, rientranti nel codice NC 55032000, originarie della Malaysia e di Taiwan.
Art. 2
Il regolamento (CE) n. 2005/2006 è abrogato.
Art. 3
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito a norma del regolamento (CE) n. 2005/2006 sono liberati.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2007. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione