DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2008/216/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno Hascemita di Giordania su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata dalla Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.
Art. 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio La presidente A. SCHAVAN