diritto.io

Decisione 2007/455/PESC del Consiglio del 25 giugno 2007 recante attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/161/PESC1, in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure intese, tra l'altro, a impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di persone coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe e a congelare i loro fondi e le loro risorse economiche.

In conseguenza dei recenti atti di brutalità del governo dello Zimbabwe contro i sostenitori dell'opposizione e del ruolo specifico della polizia in questi episodi, è opportuno aggiungere i nomi del Vice Capo della polizia, responsabile dell'ordine pubblico, e del Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare, all'elenco allegato alla posizione comune 2004/161/PESC.

È opportuno inoltre specificare più dettagliatamente le motivazioni riguardanti le persone elencate nell'allegato in questione.

L'allegato della posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe pertanto essere aggiornato e riveduto di conseguenza,

DECIDE:

Art. 1

L'allegato della posizione comune 2004/161/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio Il Presidente A. Schavan