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Decisione del Consiglio del 25 giugno 2007 recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) (2007/472/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 119 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito «convenzione di Schengen del 1990»),

L’articolo 119 della convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano in comune i costi d’installazione e di utilizzazione del C.SIS di cui all’articolo 92, paragrafo 3.

Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario adottato con la decisione del comitato esecutivo Schengen, del 15 dicembre 1997, riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS (di seguito «regolamento finanziario C.SIS»).

Il regolamento finanziario C.SIS si applica alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia nonché all’Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE1.

I nuovi Stati membri, ad eccezione di Cipro, saranno integrati nel Sistema d’informazione Schengen di prima generazione (SIS 1+) in una data stabilita dal Consiglio a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, nell’ambito del progetto SISone4ALL.

A partire da quella data, tali Stati membri dovrebbero partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

È ragionevole che gli Stati membri in questione contribuiscano ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché hanno aderito all’Unione europea solo nel 2004, risulta opportuno che contribuiscano ai costi storici relativi all’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2005. Appare altresì ragionevole che contribuiscano ai costi di funzionamento storici a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen2, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE3, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE4 e 2004/860/CE5.

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE6.

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE7.

Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce una disposizione basata sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connessa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

La presente decisione costituisce una disposizione basata sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Art. 1

Al punto 3 del titolo I del regolamento finanziario C.SIS, è aggiunto il seguente trattino: «— per quanto riguarda gli Stati che hanno aderito all’Unione europea nel 2004, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2005. Tali Stati contribuiscono anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007.»

Art. 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio La presidente A. Schavan