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Decisione della Commissione del 25 giugno 2007 sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (2007/475/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive1, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,

Con lettera del 10 maggio 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione le misure adottate il 9 marzo 1999 a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.

La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo italiano.

L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Italia è stato redatto in modo chiaro e trasparente.

La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale italiana (nel campionato del mondo e nel campionato europeo di calcio), nonché le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Italia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Tali eventi hanno inoltre una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione italiana, dato il loro importante contributo alla comprensione tra i popoli e data la rilevanza dello sport per tutta la società italiana e per l'orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l'occasione per i migliori atleti italiani di eccellere in queste competizioni internazionali di alto livello.

Gli altri eventi calcistici elencati hanno un'importanza particolare in Italia e hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione italiana, vista l'importanza del calcio per l'intera società italiana e per l'orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l'occasione per le squadre italiane di vincere importanti incontri calcistici di risonanza internazionale.

Il Giro d'Italia ha una particolare rilevanza in Italia e una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta in quanto catalizzatore dell'identità culturale nazionale, non solo grazie alla sua importanza di evento sportivo di alto livello, ma anche come occasione per promuovere il Paese Italia.

La particolare rilevanza in Italia e la specifica importanza culturale per la popolazione italiana, ampiamente riconosciuta, del Gran Premio automobilistico d'Italia di Formula 1 deriva dai grandi successi conseguiti dalle marche automobilistiche italiane nelle gare di Formula 1.

Il Festival dalla musica italiana di Sanremo ha una particolare rilevanza in Italia ed ha una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta per l'identità culturale italiana quale evento di «cultura popolare» che rientra nella tradizione culturale italiana.

Le misure adottate dall'Italia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.

Le misure adottate dall'Italia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

Dopo che la Commissione ha comunicato le misure italiane agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Italia, con lettera del 5 luglio 1999, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate.

Il 7 settembre 1999 alla Commissione è stata notificata una modifica delle misure italiane, che lascia però inalterato l'elenco degli eventi.

Le misure italiane sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C2, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. La rettifica a tale pubblicazione è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C3.

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Italia sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,

DECIDE:

Art. 1

Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dall'Italia alla Commissione il 10 maggio 1999 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 277 del 30 settembre 1999 (rettifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208 del 26 luglio 2001), sono compatibili con il diritto comunitario.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007. Per la Commissione Viviane Reding Membro della Commissione