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Decisione della Commissione del 25 giugno 2007 sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Austria a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (2007/477/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive1, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,

Con lettera del 12 marzo 2001, l'Austria ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.

La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo austriaco.

L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Austria è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Austria è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Austria rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Austria, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale austriaca nei campionati mondiali ed europei di calcio, nonché la partita inaugurale, le semifinali e le finali di questi tornei (maschili), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Austria, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

La finale del campionato austriaco di calcio ha una particolare rilevanza in Austria, in quanto il calcio è lo sport più popolare in quello Stato membro.

I Campionati mondiali FIS di sci alpino e i Campionati mondiali FIS di sci nordico hanno una particolare rilevanza in Austria dato che lo sci è uno sport molto popolare che fa parte dei programmi scolastici generali di educazione fisica in questo Stato membro. La specifica importanza culturale di questi eventi come catalizzatori dell'identità culturale austriaca è inoltre dovuta al successo riscosso dai partecipanti austriaci a queste competizioni ed è legata all'importanza del turismo invernale in Austria.

Il Concerto di capodanno dei Wiener Philharmoniker ha una specifica importanza culturale in quanto chiave di volta dell'identità culturale austriaca a motivo dell'eccelsa qualità di questo evento e del vastissimo pubblico di telespettatori che lo seguono in tutto il mondo.

Il Ballo dell'Opera di Vienna è un evento di «cultura popolare» particolarmente famoso in Austria ed è il simbolo della stagione dei balli, che riveste un'importanza specifica nella tradizione culturale austriaca. L'importante contributo che questo evento apporta alla fama mondiale del Teatro di Stato dell'Opera di Vienna (Wiener Staatsoper), che ospita in genere cantanti d'opera di fama mondiale, conferma la sua specifica importanza culturale per l'Austria.

Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano un grande numero di telespettatori.

Le misure adottate dall'Austria appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.

Le misure adottate dall'Austria sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

Dopo che la Commissione ha comunicato le misure austriache agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Austria, con lettera del 31 maggio 2001, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate.

Le misure austriache sono entrate in vigore il 1o ottobre 2001.

Le misure adottate dall'Austria sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, serie C, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Austria sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dall'Irlanda ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,

DECIDE:

Art. 1

Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dall'Austria alla Commissione il 12 marzo 2001 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 16 del 19 gennaio 2002, sono compatibili con il diritto comunitario.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007. Per la Commissione Viviane Reding Membro della Commissione