Decisione della Commissione del 25 giugno 2007 sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Irlanda a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (2007/478/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive1, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
Con lettera del 7 novembre 2002, l'Irlanda ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo irlandese.
L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Irlanda è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Irlanda è stata avviata una consultazione di ampio respiro
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Irlanda rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.
Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Irlanda, comprese le Olimpiadi estive, le partite della nazionale irlandese nei campionati mondiali ed europei di calcio, nonché la partita inaugurale, le semifinali e le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza particolare in Irlanda, in quanto hanno una grande risonanza presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Le partite della nazionale irlandese nel campionato del mondo e nel campionato europeo di calcio hanno inoltre una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, in quanto catalizzatrici dell'identità culturale irlandese. Tali partite costituiscono un momento di aggregazione per la società in generale e contribuiscono a creare un senso di identità nazionale e di orgoglio irlandese.
Le partite di qualificazione al campionato europeo di calcio e al campionato del mondo di calcio disputate dalla nazionale irlandese hanno una risonanza particolare in Irlanda e non solo presso il pubblico che segue abitualmente lo sport.
Il calcio irlandese e l'hurling sono sport tipicamente irlandesi. Di conseguenza, le finali dell'All-Ireland Senior Inter-County Football (calcio irlandese) e le finali di Hurling hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dagli irlandesi in quanto catalizzatrici dell'identità culturale.
In Irlanda il rugby è giocato in modo organizzato in tutto il paese. Di conseguenza, le partite disputate dalla nazionale irlandese nel torneo di rugby delle «Sei Nazioni» e nella fase finale della Coppa del Mondo di Rugby hanno una risonanza particolare per i cittadini irlandesi. Le partite disputate dall'Irlanda nella fase finale della Coppa del Mondo di Rugby coinvolgono la nazionale irlandese in un torneo internazionale di grande rilievo ed hanno, pertanto, un impatto sull'identità nazionale irlandese.
La risonanza particolare degli eventi legati alle corse e agli sport equestri in Irlanda deriva dalla notevole incidenza del settore dell'ippica sulle comunità rurali in tutto il paese. L'Irish Grand National e l'Irish Derby sono le corse ippiche più importanti in Irlanda. Data l'importanza delle corse ippiche per il turismo e la fama internazionale dell'Irlanda, tali eventi hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dagli irlandesi in quanto catalizzatori dell'identità culturale. Anche la Coppa delle Nazioni del Dublin Horse Show ha una specifica importanza culturale in quanto promuove la disciplina del salto ostacoli irlandese (show-jumping) e attira le più forti squadre al mondo in questa disciplina.
Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori in Irlanda.
Le misure adottate dall'Irlanda appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.
Le misure adottate dall'Irlanda sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure irlandesi agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Irlanda, con lettera del 10 febbraio 2003, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate.
L'Irlanda ha adottato le misure in data 13 marzo 2003.
Le misure sono state pubblicate nella della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C2, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, modificato dalla direttiva 97/36/CE.
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Irlanda sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dall'Irlanda ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,
DECIDE:
Art. 1
Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE notificate dall'Irlanda alla Commissione il 7 novembre 2002 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 100 del 26 aprile 2003, sono compatibili con il diritto comunitario.
Art. 2
Le misure definitive adottate dall'Irlanda ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007. Per la Commissione Viviane Reding Membro della Commissione