Decisione della Commissione del 25 giugno 2007 sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (2007/479/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive1, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
Con lettera del 10 dicembre 2003, il Belgio ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo belga.
L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dal Belgio è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Belgio è stata avviata una consultazione di ampio respiro.
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Belgio rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.
Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dal Belgio, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le finali del Campionato del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio (uomini), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Belgio, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.
Dato che la finale della Coppa del Belgio di calcio (maschile) costituisce l'incontro tra le due migliori formazioni del Belgio e termina con l'assegnazione di un trofeo (la Coppa), la sua popolarità si estende ben oltre il gruppo di persone che normalmente segue eventi sportivi ed ha, pertanto, un'importanza particolare in Belgio.
Gli eventi calcistici elencati che vedono la partecipazione delle squadre nazionali hanno un'importanza particolare in Belgio in quanto offrono alle squadre belghe la possibilità di promuovere il calcio belga a livello internazionale.
Le finali e le semifinali della Champions League e della Coppa UEFA hanno un'importanza particolare in Belgio, dato la popolarità del calcio in Belgio e il prestigio di questi incontri che sono seguiti dal pubblico in generale e non solo da coloro che seguono abitualmente gli eventi sportivi.
Il ciclismo su strada è uno sport molto popolare in Belgio. Parte del Tour de France (uomini), la più importante corsa ciclistica al mondo, si svolge in Belgio. Il Campionato del Belgio di ciclismo professionista su strada (uomini) ha un'importanza particolare in Belgio in quanto chiude la stagione ciclistica dei professionisti ed è seguito dal vasto pubblico e della stampa belga. Le altre corse ciclistiche elencate hanno un'importanza particolare in Belgio dato il successo generalmente riscosso dai partecipanti belgi a livello internazionale. Le corse ciclistiche elencate che si svolgono in Belgio costituiscono inoltre un'opportunità di promozione per il paese.
Il Memorial Ivo Van Damme, una tappa della Golden League, ha un'importanza particolare in Belgio dato che si tratta di una manifestazione internazionale di atletica leggera di alto livello che si tiene in Belgio per commemorare un grande atleta belga e combina sport e musica. Di conseguenza, è molto popolare presso il pubblico.
Le specialità elencate dei Campionati del Mondo di Atletica leggera che vedono la partecipazione di atleti belgi hanno un'importanza particolare in Belgio in quanto offrono agli atleti belgi la possibilità di competere a livello internazionale.
Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 ha un'importanza particolare in quanto promuove un circuito belga particolarmente bello che rappresenta un vanto nazionale.
I tornei di tennis elencati a cui partecipano squadre o giocatori nazionali hanno un'importanza particolare in Belgio dato il successo generalmente riscosso dai tennisti belgi a livello internazionale.
La finale del Concorso musicale Reine Elisabeth ha una specifica importanza culturale in quanto catalizzatore dell'identità culturale belga, dato l'importante contributo offerto dalla Regina Elisabetta e dal suo consorte il Re Alberto alla storia del Belgio e dell'eccelsa qualità di questo evento culturale di importanza mondiale.
Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme, e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Nei casi in cui, eccezionalmente, non siano disponibili dati specifici sull'ascolto televisivo (fase finale del Campionato europeo di calcio), il loro inserimento è giustificato anche dalla specifica importanza culturale dei vari eventi, ampiamente riconosciuta dalla popolazione belga, dato il loro importante contributo alla comprensione tra i popoli, nonché dall'importanza del calcio per la società belga nel suo complesso e per il sentimento di orgoglio nazionale, in quanto fornisce l'opportunità ai principali atleti belgi di eccellere in questa importante competizione internazionale.
Le misure adottate dal Belgio appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.
Le misure adottate dal Belgio sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure belghe agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato il Belgio, con lettera del 7 aprile 2004, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate.
Le misure belghe sono state adottate nella Comunità fiamminga il 28 maggio 2004 e nella Comunità francese l'8 giugno 2004.
Tali misure sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C2, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Belgio sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dal Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,
DECIDE:
Art. 1
Le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, modificate da una misura pubblicata nel Moniteur belge (Gazzetta ufficiale del Belgio) del 19 marzo 2013 [C-2013/29212], pag. 16401 e notificate alla Commissione il 26 novembre 2013 a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3, sono compatibili con il diritto dell’Unione.
Art. 2
Le misure definitive adottate dal Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Art. 3
Le misure adottate dal Belgio, che modificano le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, ed elencate nell’allegato A, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007. Per la Commissione Viviane Reding Membro della Commissione