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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2007 relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra (2007/502/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato, a nome delle Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che stabilisce anche l’applicazione in via provvisoria dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio 2007. L’applicazione in via provvisoria è intesa a consentire agli organismi svizzeri di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del settimo programma quadro.

L’accordo è stato firmato il 27 febbraio 2007.

L’accordo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione formale,

DECIDONO:

Art. 1

1. La firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, unitamente all’atto finale, é approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di detto accordo.

2. Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.

Art. 3

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e a Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, si applica in via provvisoria.

Art. 4

1. La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera1, in merito alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dell’accordo sull’applicabilità in Svizzera delle norme relative alla creazione delle strutture giuridiche di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

2. La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera, in merito alle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell’accordo che individua le regioni della Svizzera che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio La presidente A. SCHAVAN Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO