Decisione del Consiglio del 25 giugno 2007 relativa all’esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (2007/668/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
Il 19 marzo 2001 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, l’adesione di quest’ultima all’Organizzazione mondiale delle dogane1.
La convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale dovrebbe essere modificata dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane nel corso della 109a/110a sessione del giugno 2007 per consentire l’adesione di unioni doganali o economiche, fra cui la Comunità europea, all’Organizzazione mondiale delle dogane.
Gli Stati membri della Comunità europea dovrebbero sostenere tale progetto di modifica, che, una volta adottato dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane, dovrebbe consentire alla Comunità di aderire alla convenzione modificata.
A seguito di colloqui esplorativi, la Comunità europea e l’Organizzazione mondiale delle dogane hanno esaminato la possibilità che la Comunità europea eserciti diritti ed obblighi identici a quelli dei membri della detta organizzazione in attesa della ratifica, da parte di tutti i suoi membri, della versione modificata della convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.
La Comunità europea dovrebbe essere in grado di assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione che istituisce il Consiglio doganale negli ambiti di sua competenza.
Gli Stati membri della Comunità europea mantengono la loro posizione giuridica in seno all’Organizzazione mondiale delle dogane.
Sia la Comunità europea che i suoi Stati membri hanno competenza nei settori disciplinati dalla convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.
Per le questioni di competenza della Comunità europea è necessario stabilire una posizione comunitaria. Per le materie di competenza parzialmente comunitaria, è opportuno che gli Stati membri della Comunità europea si sforzino di adottare una posizione comune per assicurare l’unità della rappresentanza esterna della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
In considerazione di quanto precede, occorre che il Consiglio preveda l’esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione, compreso il pagamento di un contributo annuo,
DECIDE:
Art. unico
1. Gli Stati membri della Comunità europea votano a favore della decisione del consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane in virtù della quale alla Comunità europea sono concessi, a titolo transitorio, diritti identici a quelli di cui godono i membri dell’Organizzazione mondiale delle dogane, alle condizioni ivi stabilite.
2. La Comunità europea accetta gli stessi diritti e obblighi dei membri dell’Organizzazione mondiale delle dogane definiti nella decisione del consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.
3. La Commissione europea è autorizzata a comunicare all’Organizzazione mondiale delle dogane che la Comunità europea accetta gli stessi diritti e obblighi dei membri dell’Organizzazione mondiale delle dogane e a trasmettere a tale organizzazione la necessaria dichiarazione di competenza specificata nell’allegato.
4. A decorrere dal 1o luglio 2007 la Comunità europea versa un contributo annuo all’Organizzazione mondiale delle dogane per rafforzare il lavoro dell’organizzazione e coprire le spese amministrative supplementari.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio La presidente A. Schavan