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Decisione del Consiglio e della Commissione del 28 giugno 2007 relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, a una parte, e la Federazione russa, all’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2007/541/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è stato firmato a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri il 23 aprile 2007.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 23 aprile 2007.

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDONO:

Art. 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all’articolo 3 del protocollo3. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente S. Gabriel Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso