Decisione della Commissione del 4 luglio 2007 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone (2007/539/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
A. INCHIESTA
Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone.
La denuncia è stata presentata dalla Grass Valley Nederland B.V. per conto di produttori comunitari che costituivano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di certi sistemi di fotocamere a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
Di conseguenza la Commissione, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2, ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone, attualmente classificabili ai codici NC ex85258019, ex85284935, ex85284991, ex85285990, ex85299092, ex85299097, ex85371091, ex85371099 e 85437090 (codici NC dal 1o gennaio 2007).
Nell'avviso di apertura il prodotto è definito come certi sistemi di fotocamere originari del Giappone costituiti da:
a) un corpo camera:
i) con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;
ii) con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;
iii) in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;
b) un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;
c) un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera;
d) un mirino, integrato o meno nel corpo camera;
e) una stazione di base o unità di controllo camera («CCU») collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;
f) un pannello di controllo («OCP») o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell’obiettivo o il diaframma ad iride);
g) un pannello di controllo principale («MCP») o un'unità di set-up principale («MSU») per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;
h) un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi.
importati insieme o separatamente e originari del Giappone. Non è necessario che i sistemi di fotocamere siano sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra. Le suddette componenti (non il corpo macchina) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore. Gli obiettivi ed i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame. Il prodotto in esame può essere usato per la telediffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per creare materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.
Il prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio3, ovvero sistemi di telecamere originari del Giappone, attualmente classificabili ai codici NC ex85258019, ex85284935, ex85284991, ex85285990, ex85299092, ex85299097, ex85371091, ex85371099 e 85437090 (codici NC dal 1o gennaio 2007), rientra appieno nella definizione del prodotto di cui sopra. Nel dicembre 2006 tali misure sono state confermate dal Consiglio mediante il regolamento (CE) n. 1910/20064, a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («misure iniziali»). Le misure iniziali sono analizzate nel parallelo regolamento (CE) n. 906/2007 del Consiglio5.
La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta di riesame ai produttori esportatori, agli importatori e alle associazioni degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, agli utilizzatori, alle organizzazioni dei consumatori e ai produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura, inoltre a tutte le parti interessate è stato inviato un questionario.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Con lettera del 12 aprile 2007 indirizzata alla Commissione, la Grass Valley Nederland B.V. ha formalmente ritirato la propria denuncia.
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell'interesse della Comunità.
La Commissione ha pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone è chiuso.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione