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Decisione del Consiglio del 10 luglio 2007 che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata (2007/513/Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

A norma dell’articolo 2, lettera e) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «trattato Euratom»), la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Comunità») garantisce, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate.

La convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (di seguito «CPPNM») è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1987. Al 27 giugno 2006 ne erano parti 118 Stati e la Comunità. Tutti gli Stati membri sono parti della CPPNM.

In virtù dell'articolo 20 della CPPNM, il 4 luglio 2005 è stata indetta una conferenza modificativa sotto l’egida dell'AIEA. L'atto finale relativo alle modifiche della CPPNM è stato firmato dalla Commissione europea a nome della Comunità l'8 luglio 2005.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia»)1 ha stabilito che la partecipazione degli Stati membri alla CPPNM è compatibile con le disposizioni del trattato Euratom soltanto a condizione che, per i settori di sua competenza, la Comunità partecipi in quanto tale alla convenzione, a fianco degli Stati membri e che alcuni obblighi previsti dalla convenzione possono essere posti in vigore, per quanto riguarda la Comunità, soltanto grazie ad una stretta associazione, tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti, fra la Comunità e gli Stati membri.

La Corte di giustizia ha confermato inoltre che l’articolo 2, lettera e) del trattato Euratom affida alla Comunità il compito di garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, senza stabilire alcuna distinzione quanto alla natura degli atti mediante i quali ciò potrebbe avvenire e le circostanze in cui essi siano eventualmente compiuti e che, infine, la stessa espressione «controllo di sicurezza», che il trattato adopera per caratterizzare le disposizioni del capo VII, ha portata più vasta che non quella correlativa alla semplice sostituzione della destinazione dichiarata dall'utilizzatore di materie nucleari con una destinazione diversa. Secondo la Corte di giustizia, ne consegue che tale nozione comprende anche provvedimenti di protezione fisica2. La Corte di giustizia ha altresì affermato nella deliberazione 1/78 che le disposizioni relative alla repressione penale e all'estradizione vertono su materie di competenza degli Stati membri3.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4 della CPPNM, al momento di diventare parte della convenzione, la Comunità deve trasmettere al depositario una dichiarazione indicante quali articoli della CPPNM non trovano applicazione nei suoi confronti. Tale dichiarazione è acclusa alla presente decisione.

L'articolo 7 della CPPNM prescrive che ogni parte commini pene adeguate per taluni reati, tenendo conto della loro gravità. È inteso che tale disposizione lascia alle parti la scelta circa la natura, tipo e livello delle pene da comminare. In particolare tale articolo non implica che per gli atti in esso previsti le parti debbano comminare sanzioni penali. L'articolo 7 si applica pertanto almeno in una certa misura alla Comunità.

Per questi motivi è opportuno approvare l'adesione della Comunità alla CPPNM, quale modificata,

DECIDE:

Art. unico

È approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata dall'atto finale firmato l'8 luglio 2005.

Il testo della convenzione modificata e della dichiarazione della Comunità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della convenzione è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente F. Teixeira dos Santos