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Decisione (UE) 2015/702 del Consiglio del 13 luglio 2007 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con la seconda frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 2003 in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 10 febbraio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica libanese al fine di adeguare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano,1 dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.

Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica libanese prevede, all'articolo 9, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

È opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicarlo in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007 Per il Consiglio Il presidente E. A. Santos