Decisione del Consiglio del 16 luglio 2007 che modifica l’accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2007/549/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 20052,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in seguito denominato l’«accordo interno»)3, in particolare l’articolo 1, paragrafo 7, e l’articolo 8, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione del 20054, in particolare l’articolo 6, paragrafo 11,
vista la proposta della Commissione,
A norma dell’articolo 6, paragrafo 11 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania hanno aderito automaticamente all’accordo interno a decorrere dalla data di adesione.
A norma dell’articolo 1, paragrafo 7 dell’accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) di detto articolo, che attualmente sono soltanto contributi stimati nel caso di Bulgaria e Romania, dev’essere modificata con decisione del Consiglio.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 4 dell’accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, la ponderazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo, che attualmente si basa soltanto su voti stimati nel caso di Bulgaria e Romania, dev’essere modificata con decisione del Consiglio.
I contributi e le ponderazioni dovrebbero essere confermati,
DECIDE:
Art. 1
Il criterio di ripartizione e il contributo della Bulgaria e della Romania al decimo Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo interno e i rispettivi voti all’interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo interno sono confermati.
Art. 2
L’accordo interno è modificato come segue:
1) nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le parentesi tonde e l’asterisco dopo i termini «Bulgaria» e «Romania» e la nota «(*) Importo stimato» sono soppressi;.
2) nella tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, è soppresso quanto segue:
a) le parentesi tonde e l’asterisco dopo i termini «Bulgaria» e «Romania» e le parentesi quadre nella seconda colonna di queste stesse righe;
b) la nota «(*) Voto stimato»;
c) la riga «Totale UE 25», «999»;
d) le parentesi tonde e l’asterisco, nonché le parentesi quadre alla riga «Totale UE 27 (*)»«[1004]»;
3) l’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 724 voti su 1004, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 281 voti.».
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente J. Silva