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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2007 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010 (2007/532/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di São Tomé e Príncipe.

Occorre assicurare il proseguimento delle attività di pesca tra la data di scadenza del precedente protocollo che stabilisce le possibilità di pesca al largo di São Tomé e Príncipe e la data di entrata in vigore del nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo di partenariato.

A tal fine la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o giugno 2006.

Art. 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pescaTipo di naveStato membroLicenze o contingente
Pesca del tonnoTonniere congelatrici con reti a circuizioneSpagna13
Francia12
Pesca del tonnoPescherecci con palangari di superficieSpagna13
Portogallo5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Art. 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare1.

Art. 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO