Decisione del Consiglio del 23 luglio 2007 relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (2007/543/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato di adesione del 2005,
visto l’atto di adesione del 2005 (di seguito «atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (di seguito «convenzione Europol») è stata firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 1o ottobre 1998.
Hanno integrato la convenzione Europol due protocolli firmati il 24 luglio 1996 e il 19 giugno 1997 ed entrati in vigore il 29 dicembre 1998 e il 1o luglio 19992, rispettivamente.
La convenzione Europol è stata poi modificata da altri tre protocolli firmati il 30 novembre 20003, il 28 novembre 20024 e il 27 novembre 20035. I protocolli del 30 novembre 2000 e del 28 novembre 2002 sono entrati in vigore il 29 marzo 2007, mentre il protocollo del 27 novembre 2003 è entrato in vigore il 18 aprile 2007.
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell’allegato I dell’atto di adesione e comprendenti la convenzione Europol e i protocolli del 24 luglio 1996, 19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,
DECIDE:
Art. 1
La convenzione Europol e i protocolli del 24 luglio 1996, del 19 giugno 1997, del 30 novembre 2000, del 28 novembre 2002 e del 27 novembre 2003 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.
Art. 2
I testi della convenzione Europol e dei protocolli del 24 luglio 1996, 19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione Europol e dei detti protocolli.
Art. 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente L. Amado