diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati (2007/566/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

A seguito della loro adesione all’Unione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Romania («paesi candidati SEE») hanno chiesto di diventare parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») a norma dell’articolo 128 dello stesso.

A tal fine, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e i paesi candidati SEE un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (SEE) e i quattro accordi seguenti:

  1. i) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

  2. ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

  3. iii) protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea;

  4. iv) protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

I negoziati si sono conclusi il 29 marzo 2007.

I detti accordi dovrebbero essere firmati a nome della Comunità europea, fatta salva la loro eventuale conclusione in una fase successiva.

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore e per assicurare il buon funzionamento del mercato interno nello Spazio economico europeo, i detti accordi dovrebbero essere applicati in via provvisoria con accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, i seguenti accordi, fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva:

— accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria,

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania,

— protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,

— protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativi all’applicazione provvisoria dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati. In attesa della loro entrata in vigore, gli accordi suddetti sono applicati in via provvisoria dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui è stato completato l’ultimo scambio di lettere. Tuttavia, le disposizioni del protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e del protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea riguardanti i contingenti tariffari nuovi e modificati applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia si applicano in via provvisoria dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stato completato l’ultimo scambio di lettere.

Art. 3

I testi dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati, nonché gli accordi in forma di scambio di lettere relativi alla loro applicazione provvisoria, sono allegati alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO