Decisione della Commissione del 27 luglio 2007 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di diidromircenolo originario dell’India (2007/535/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA
L’11 novembre 2006 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di diidromircenolo di purezza minima in peso del 93 %, originario dell’India, solitamente designato con il codice NC ex29052290.
Il procedimento antidumping è stato aperto, conformemente all’articolo 10 del regolamento di base, in seguito ad una denuncia presentata il 29 settembre 2006 dai seguenti produttori comunitari: Destilaciones Bordas Chinchurreta SA e Sensient Fragrances SA («i denuncianti») che rappresentano una proporzione considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di diidromircenolo. La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell’esistenza di pratiche di sovvenzionamento relative al prodotto citato e del pregiudizio materiale risultante, ritenute sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento.
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta le autorità indiane, i produttori esportatori in India, nonché gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le rispettive associazioni e i denuncianti. È stata concessa a tutte le parti interessate l’opportunità di comunicare i rispettivi pareri per iscritto o di richiedere un’audizione entro i termini fissati nell’avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA
Con lettera del 25 maggio 2007 indirizzata alla Commissione i denuncianti hanno formalmente ritirato la denuncia.
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall’inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzione relativo alle importazioni nella Comunità di diidromircenolo originario dell’India debba essere chiuso senza l’imposizione di misure compensative,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
Il procedimento antisovvenzione relativo alle importazioni di diidromircenolo di purezza minima in peso del 93 %, identificato con il codice NC ex29052290 e originario dell’India, viene pertanto chiuso.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione