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Decisione della Commissione del 5 settembre 2007 che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori (2007/602/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

L'articolo 153 del trattato attribuisce alla Comunità la missione di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché di promuovere il loro diritto all'informazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Inoltre, le esigenze della protezione dei consumatori devono essere prese in considerazione nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie.

Conformemente al protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997)1, la Commissione dovrebbe procedere ad ampie consultazioni prima di proporre testi legislativi.

La Commissione si è impegnata, nel suo Libro bianco sulla governance europea2, a contribuire a rafforzare la cultura della consultazione e del dialogo nella Comunità.

Nella comunicazione intitolata «Seguito del Libro verde “Iniziativa europea per la trasparenza”»3, la Commissione ha annunciato l’intenzione di continuare a migliorare il livello generale di qualità delle sue consultazioni.

Allo scopo di farsi consigliare per migliorare il processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori, la Commissione può aver bisogno di ricorrere alla consulenza di specialisti riuniti nell'ambito di un gruppo consultivo.

È pertanto necessario istituire un gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori, precisare il mandato di questo gruppo e definire la sua struttura.

È opportuno che il gruppo di dialogo delle parti interessate consigli la Commissione in merito alle migliori prassi in materia di consultazione e l'aiuti a meglio adeguare alle esigenze delle parti interessate i processi che fanno intervenire queste ultime nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori.

Il gruppo di dialogo delle parti interessate deve essere composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, sia dell'industria (confederazioni e singole imprese) sia delle organizzazioni non governative, che sono interessate dai vari settori di azione che rientrano nella competenza della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori.

I membri del gruppo di dialogo delle parti interessate devono essere nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione, nonché un equilibrio tra uomini e donne.

È opportuno che la presente decisione definisca le regole concernenti la divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo di dialogo delle parti interessate. Tali regole devono essere fissate fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno4.

I dati personali relativi ai membri del gruppo di dialogo delle parti interessate devono essere trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati5,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Il gruppo di dialogo delle parti interessate

È istituito un gruppo di dialogo delle parti interessate (di seguito «il gruppo»), con effetto dal 10 ottobre 2007.

Art. 2 Missione

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa al miglioramento generale del processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori.

2. Il gruppo ha come missione di:

  1. a) esaminare la questione della rappresentatività delle parti interessate;

  2. b) dibattere la questione delle asimmetrie tra le parti interessate e consigliare la Commissione sui metodi di consultazione possibili in grado di rispettare il contesto nel quale operano le parti interessate e di adattarvisi;

  3. c) esaminare i criteri applicabili alle consultazioni che richiedono termini più flessibili e più lunghi (più di otto settimane);

  4. d) esaminare il ruolo delle piattaforme nazionali nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 e nel 2007 ed esaminare il ruolo degli Stati membri nei rapporti con i cittadini a livello locale.

3. Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

Art. 3 Composizione — Nomina

1. I membri del gruppo (di seguito «i membri») sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e che hanno risposto all'invito a manifestare interesse.

2. Il gruppo comprende al massimo 20 membri.

3. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione indipendentemente da qualunque influenza esterna.

4. Una volta nominati, i membri restano in carica fino al 2 novembre 2013.

5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o che non rispettano le condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo o all'articolo 339 del TFUE possono essere sostituiti dalla Commissione.

6. I membri nominati a titolo personale firmano ogni anno un documento con il quale si impegnano ad agire nell'interesse pubblico, nonché una dichiarazione che attesta la mancanza, o l'esistenza, di qualunque interesse suscettibile di compromettere la loro obiettività.

7. I nominativi dei membri nominati a titolo personale sono contenuti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Art. 4 Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2. In accordo con la Commissione, possono essere creati sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti dopo il compimento dei loro mandati.

3. Il presidente può invitare esperti od osservatori che siano in possesso di una competenza particolare su un tema iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se ciò è considerato utile o necessario.

4. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione dichiara che tali informazioni vertono su questioni confidenziali, fatto salvo quanto stabilito nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.

5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione garantisce i servizi di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

6. Il gruppo adotta il suo regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione6.

7. La Commissione pubblica sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori, nella lingua originale del documento interessato, qualunque riassunto, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

Art. 5 Spese di riunione

Le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai membri, dagli esperti e dagli osservatori nel quadro delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle sue regole sui rimborsi spese degli esperti esterni.

Le funzioni esercitate dai membri, dagli esperti e dagli osservatori non sono oggetto di retribuzione.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione