Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007 che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,
La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve tra l’altro adottare, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
Facendo seguito a programmi precedenti, quali i progetti Grotius2 e Robert Schuman3, il regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio4 ha istituito, per il periodo 2002-2006, un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato il programma dell’Aia «Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea»5 (di seguito «il programma dell’Aia»).
Nel giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato il piano d’azione sull’attuazione del programma dell’Aia6.
È opportuno realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell’Aia istituendo un programma flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l’attuazione.
Il programma «Giustizia civile» dovrebbe prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono ed agevolano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.
Un programma generale in materia di giustizia civile volto ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri contribuirà a ridurre gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento del mercato interno.
In conformità al programma dell’Aia, il rafforzamento della fiducia reciproca richiede uno sforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e diversi ordinamenti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione e sostegno a tale riguardo.
La presente decisione dovrebbe offrire la possibilità di cofinanziare le attività di determinate reti europee nella misura in cui la spesa è sostenuta per perseguire un obiettivo di interesse europeo generale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia implicare che un futuro programma abbracci siffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino del sostegno alle loro attività a norma della presente decisione.
Qualsiasi istituzione, associazione o rete che ottiene una sovvenzione a norma del programma «Giustizia civile» dovrebbe riconoscere il sostegno ricevuto dalla Comunità in conformità agli orientamenti sulla visibilità elaborati dalla Commissione.
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce nel quadro della procedura di bilancio annuale il riferimento principale per l’autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria7.
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8 (di seguito «il regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio9, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego.
È opportuno inoltre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità10, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità11, e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)12.
Il regolamento finanziario impone che le sovvenzioni di funzionamento siano dotate di un atto di base.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione13, operando una distinzione tra le misure soggette alla procedura di gestione e quelle soggette alla procedura consultiva, la quale, in determinati casi, si rivela più appropriata per una maggiore efficacia.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo deve essere informato dalla Commissione dei lavori dei comitati concernenti l’attuazione del presente programma. In particolare il Parlamento europeo deve ricevere il progetto di programma annuale allorché esso è sottoposto al comitato di gestione. Inoltre deve ricevere i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni di detto comitato.
Il Regno Unito e l’Irlanda, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla presente decisione14.
Al fine di assicurare l’effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,
DECIDONO:
Art. 1 Istituzione del programma
1. La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia civile» (di seguito «il programma») come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire alla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
2. Il programma copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
3. Nella presente decisione per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Art. 2 Obiettivi generali
1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;
b) promuovere l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri;
c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese consentendo loro di far valere i propri diritti in tutta l’Unione europea, in particolare agevolando l’accesso alla giustizia;
d) migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.
2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario.
Art. 3 Obiettivi specifici
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di:
i) garantire la certezza del diritto e migliorare l’accesso alla giustizia;
ii) promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali;
iii) rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni;
iv) garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;
b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi;
c) assicurare che gli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;
d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia;
e) promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario e dell’Unione;
f) valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto dell’indipendenza della magistratura;
g) agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio15.
Art. 4 Azioni
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 9, paragrafo 2:
a) azioni specifiche avviate dalla Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, controllo e valutazione; oppure
b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da una autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese in via di adesione o un paese candidato; oppure
c) attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali, oppure
d) sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate ai programmi di lavoro permanente della rete dei Consigli superiori della magistratura e della rete europea dei presidenti delle Corti di cassazione dell’Unione europea, nella misura in cui sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione degli scambi di vedute ed esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l’organizzazione e il funzionamento dei membri di tali reti nell’espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.
Art. 5 Partecipazione
1. Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi: i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.
2. I progetti possono coinvolgere operatori giuridici provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati che non partecipano al programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o da altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Art. 6 Destinatari
1. Il programma è diretto, tra l’altro, agli operatori della giustizia, alle autorità nazionali e ai cittadini dell’Unione in generale.
2. Ai fini della presente decisione, gli «operatori della giustizia» comprendono giudici, magistrati delle procure, avvocati, procuratori legali, notai, personale accademico e scientifico, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia civile.
Art. 7 Accesso al programma
L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative degli Stati membri.
Art. 8 Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) sovvenzioni;
b) contratti di appalto pubblico.
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. L’aliquota massima di cofinanziamento è specificata nei programmi di lavoro annuali.
3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico. In questo caso i finanziamenti comunitari coprono l’acquisto di beni e servizi in ordine tra l’altro a spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Art. 9 Misure di attuazione
1. La Commissione attua il sostegno finanziario della Comunità a norma del regolamento finanziario.
2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all’articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, le misure di accompagnamento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.
3. Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
a) conformità dell’azione proposta al programma di lavoro annuale, agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e ai tipi di azioni di cui all’articolo 4;
b) qualità dell’azione proposta in relazione alla sua progettazione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;
c) importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;
d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e sulle azioni di cui all’articolo 4.
5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettera d), sono valutate considerando:
a) la coerenza con gli obiettivi del programma;
b) la qualità delle attività pianificate;
c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
d) l’impatto geografico delle attività svolte;
e) il coinvolgimento dei cittadini nell’organizzazione degli organismi interessati;
f) il rapporto costi/benefici dell’attività proposta.
6. La Commissione esamina ciascuna delle azioni proposte che le vengono presentate a norma dell’articolo 4, lettere b) e c). Le decisioni inerenti a tali azioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 10 Comitato di gestione
1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Art. 11 Comitato consultivo
1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 12 Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», e con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Le informazioni statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo se del caso al programma statistico comunitario.
2. Eccezionalmente, le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi.
3. Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari della Comunità o dell’Unione per i medesimi obiettivi. I beneficiari del programma forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell’Unione europea e da altre fonti e sulle richieste di finanziamento in corso.
Art. 13 Risorse di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione è pari a 109300000 EUR per il periodo indicato all’articolo 1.
2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.
Art. 14 Monitoraggio
1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e affinché entro tre mesi dal completamento dell’azione sia trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni. La Commissione mette le relazioni a disposizione degli Stati membri.
2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell’articolo 248 del trattato, o le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 279, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.
3. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni derivanti dall’attuazione del programma stabiliscano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effettuarsi in loco se necessario, e l’esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.
4. La Commissione provvede affinché il beneficiario del sostegno finanziario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti, siano adattati.
6. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.