Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
Il trattato stabilisce che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità si dovrebbe assicurare un livello elevato di protezione della salute umana; l’azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.
L’azione della Comunità dovrebbe completare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica, a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana e a ridurre i danni alla salute causati dalla tossicodipendenza, ivi comprese le politiche in materia di informazione e prevenzione.
Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenza interessano un numero rilevante di cittadini europei, i danni provocati da tale fenomeno costituiscono un grave problema di salute pubblica.
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati della valutazione finale della strategia dell’Unione europea contro la droga e del piano d’azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004) ha sottolineato la necessità di coinvolgere regolarmente la società civile nella formulazione della politica dell’UE in materia di droga.
La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)4, prevede lo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, in quanto fattore determinante per la salute legata al modo di vivere.
Nella sua raccomandazione 2003/488/CE, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza5, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo di sanità pubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.
Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato la strategia antidroga dell’UE per il periodo 2005-2012, che contempla tutte le attività dell’Unione europea in materia di droga e fissa alcuni obiettivi principali, tra cui quello di garantire un elevato livello di protezione della salute, benessere e coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodipendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.
Al fine di dotarsi di uno strumento essenziale per attuare concretamente la strategia antidroga dell’UE 2005-2012, il Consiglio ha adottato il piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008)6. Tale piano d’azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffusione del consumo di droga tra la popolazione e ridurre i danni sociali e per la salute provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite.
Il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga», istituito a norma della presente decisione (di seguito «il programma»), mira a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dell’UE (2005-2012) e del piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e (2009-2012) sostenendo progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.
È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la droga arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo complesso.
Particolare attenzione andrebbe prestata alla prevenzione del consumo di droga tra i giovani, che sono la fascia più vulnerabile della popolazione. La principale sfida in materia di prevenzione consiste nell’incoraggiare i giovani ad adottare stili di vita sani.
La Comunità europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che gli Stati membri devono intraprendere nel settore della prevenzione e dell’informazione compresa la riduzione della domanda e il trattamento dei danni, completandole e incoraggiando le sinergie.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7, il Parlamento europeo dovrebbe essere informato dalla Commissione dei lavori del comitato relativi all’esecuzione del presente programma. Il Parlamento europeo dovrebbe ricevere in particolare il progetto di programma annuale allorché viene sottoposto al comitato di gestione. Il Parlamento europeo dovrebbe inoltre ricevere i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni di tae comitato.
Si dovrebbe assicurare la complementarità con le competenze tecniche dell’osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (di seguito «l’osservatorio») avvalendosi delle metodologie e migliori prassi sviluppate dall’osservatorio, nonché coinvolgendo quest’ultimo nell’elaborazione del programma di lavoro annuale.
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della necessità di scambio di informazioni a livello comunitario e della necessità di diffusione a livello comunitario delle buone prassi, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, data la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerati la portata e gli effetti del programma, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Tenendo presente l’importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per assicurare il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione in base al presente programma.
La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria8.
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee9 (di seguito «regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio10, che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, sono applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego.
È inoltre opportuno adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari per recuperare fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee11, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità12, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)13.
Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE operando una distinzione tra le misure che sono soggette alla procedura di gestione e quelle che sono soggette alla procedura di consultazione. Quest’ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata per garantire una maggiore efficienza.
Al fine di assicurare l’effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007,
DECIDONO:
Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione del programma
1. La presente decisione istituisce il programma «Prevenzione e informazione in materia di droga» (di seguito «il programma») nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e ridurre gli effetti nocivi della droga sulla salute.
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Art. 2 Obiettivi generali
Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a) prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi;
b) contribuire a migliorare l’informazione sul consumo di droga;
c) sostenere l’attuazione della strategia antidroga dell’UE.
Art. 3 Obiettivi specifici
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere azioni transnazionali per:
i) costituire reti multidisciplinari;
ii) assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l’individuazione e la diffusione delle buone prassi, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
iii) sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno;
iv) sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate;
b) coinvolgere la società civile nell’attuazione e nello sviluppo della strategia antidroga dell’UE e dei piani d’azione dell’UE;
c) controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell’ambito dei piani d’azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo è coinvolto nel processo di valutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia di valutazione.
Art. 4 Azioni
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sostiene i seguenti tipi di azione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 2:
a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo ed aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; oppure
b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato, alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale; oppure
c) attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali.
Art. 5 Partecipazione
Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:
a) i paesi EFTA che aderiscono all’accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
b) i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, conformemente alla condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con tali paesi.
I paesi candidati che non partecipano al programma possono essere coinvolti, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o possono esserlo altri paesi terzi od organizzazioni internazionali che non partecipano al programma, qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Art. 6 Gruppi destinatari
1. Il programma è rivolto a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dal fenomeno della droga.
2. Per quanto riguarda la droga, i gruppi a rischio da considerarsi gruppi destinatari sono i giovani, le donne, i gruppi vulnerabili e le persone che vivono in aree socialmente svantaggiate. Altri gruppi destinatari includono gli insegnanti e gli educatori, i genitori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità penitenziarie le organizzazioni non governative, i sindacati e le comunità religiose.
Art. 7 Accesso al programma
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dell’informazione e della prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga.
Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono alle sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.
Art. 8 Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) sovvenzioni;
b) contratti di appalto pubblico.
2.
Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, salvo in casi eccezionali e debitamente giustificati secondo quanto previsto dal regolamento finanziario, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.
Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni e il tasso massimo di cofinanziamento.
3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l’acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Art. 9 Misure di attuazione
1. La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario a norma del regolamento finanziario.
2.
Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all’articolo 2, un programma di lavoro annuale tenendo conto delle competenze tecniche dell’osservatorio. Il programma stabilisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento di cui all’articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.
Il primo programma di lavoro viene adottato entro il 23 gennaio 2008.
3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
a) conformità dell’azione proposta al programma di lavoro annuale, agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e ai tipi di azione di cui all’articolo 4;
b) qualità dell’azione proposta in relazione alla sua progettazione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;
c) importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;
d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e sulle azioni di cui all’articolo 4.
5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettera c), vanno valutate considerando:
a) la coerenza con gli obiettivi del programma;
b) la qualità delle attività programmate;
c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
d) l’impatto geografico e sociale delle attività svolte;
e) il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;
f) il rapporto costi/benefici dell’attività proposta.
6.
La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni proposte di cui all’articolo 4, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni proposte di cui all’articolo 4, lettere b) e c), secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi od organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Art. 10 Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Art. 11 Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e il programma comunitario per la sanità pubblica. È assicurata la complementarità con la metodologia e le migliori prassi sviluppate dall’osservatorio, in particolare per quanto concerne le informazioni statistiche sulle droghe.
2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.
3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione esige che i beneficiari del programma le forniscano informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea e di altre fonti e sulle richieste di finanziamento in corso.
Art. 12 Risorse di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 21350000 EUR.
2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.
Art. 13 Monitoraggio
1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e, entro tre mesi dal completamento dell’azione, sia trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.
2. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall’attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.
3. La Commissione esige che il beneficiario del sostegno finanziario tenga a disposizione della stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa.
4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.