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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2007 relativa alla firma, da parte della Comunità europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (2007/648/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 27 gennaio 2006 la conferenza di negoziazione istituita sotto l’egida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) ha approvato il testo dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (di seguito «l’accordo del 2006»).

L’accordo del 2006 è stato negoziato per succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali prorogato, che rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore dell’accordo del 2006.

L’accordo del 2006 è aperto alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione a decorrere dal 3 aprile 2006 e lo rimarrà fino a un mese dopo l’entrata in vigore.

Gli obiettivi perseguiti dall’accordo del 2006 sono coerenti sia con la politica commerciale comune sia con la politica ambientale.

La Comunità europea è parte contraente dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali. Il nuovo accordo continuerà a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione europea ed è quindi nell’interesse di quest’ultima approvare l’accordo del 2006.

Tutti gli Stati membri hanno espresso la loro intenzione di firmare e di contribuire opportunamente all’applicazione provvisoria dell’accordo del 2006.

Poiché i contributi obbligatori dei membri consumatori dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali sono calcolati principalmente in funzione del volume delle loro importazioni di legno tropicale, la Comunità europea contribuirà al conto amministrativo dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, una volta che l’accordo del 2006 sarà entrato in vigore, mentre gli Stati membri, così come la Comunità europea, potranno versare contributi finanziari volontari alle azioni previste attraverso i conti per i contributi volontari dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali.

È opportuno firmare e dare provvisoria applicazione all’accordo del 2006, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (di seguito «l’accordo del 2006») è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo del 2006 è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo del 2006 e a depositare la dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 36, paragrafi 1 e 3, dell’accordo del 2006.

Art. 3

Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo del 2006 è applicato su base provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione1. Il presidente del Consiglio notifica al depositario, a nome della Comunità, che la Comunità applicherà l’accordo a titolo provvisorio una volta che sarà entrato in vigore.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA