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Decisione del Consiglio del 28 settembre 2007 recante denuncia, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (2007/626/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (di seguito «l'accordo») approvato con la decisione 75/456/CEE del Consiglio1, la Comunità s'impegna ad acquistare e importare, a prezzi garantiti, un quantitativo specifico di zucchero di canna, greggio o bianco, originario dell'India che l'India si impegna a fornirle. L'articolo 11 dell'accordo prevede che entrambe le parti possano denunciare l'accordo dopo aver concesso all'altra parte un preavviso scritto di due anni.

Con la fine dell'intervento sancita dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, i prezzi interni dello zucchero non saranno più garantiti da acquisti all'intervento. Rientra in questa logica mettere fine al sistema di prezzi garantiti per lo zucchero importato nell'ambito dell'accordo con l'India.

Occorre pertanto denunciare l'accordo conformemente all'articolo 11 dell'accordo medesimo e informare di tale denuncia l'India in quanto firmataria dell'accordo,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e l'India sullo zucchero di canna, firmato il 18 luglio 1975, è denunciato a nome della Comunità con effetto dal 1o ottobre 2009.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo dell'India la denuncia di detto accordo.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. Pinho