Decisione del Consiglio del 28 settembre 2007 recante denuncia a nome della Comunità del protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella convenzione ACP-CEE di Lomé e delle corrispondenti dichiarazioni allegate alla suddetta convenzione, contenute nel protocollo 3 annesso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CEE, nei confronti delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe (2007/627/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Ai sensi del protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e delle corrispondenti dichiarazioni annesse a tale convenzione (di seguito «il protocollo sullo zucchero»), contenute nel protocollo 3 annesso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (di seguito «l'accordo di partenariato ACP-CE»)1, la Comunità europea si impegna ad acquistare e importare, a prezzi garantiti, quantitativi specifici di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP firmatari e che i suddetti Stati si impegnano a consegnarle. Il protocollo sullo zucchero prevede che lo stesso possa essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di due anni.
Le attuali disposizioni commerciali applicabili agli Stati ACP, che figurano nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, scadono il 31 dicembre 2007. Conformemente all'articolo 36 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli accordi di partenariato economico (di seguito «APE») costituiranno il nuovo quadro di riferimento per gli scambi con i paesi ACP e sostituiranno il regime di scambi dell'accordo di partenariato ACP-CE. L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-CE prevede che le parti rivedano il protocollo sullo zucchero nell'ambito dei negoziati APE. La deroga agli obblighi della Comunità ai sensi dell'articolo I del GATT con riguardo alle preferenze commerciali per gli Stati ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE, concessa dalla conferenza interministeriale dell'OMC di Doha il 14 novembre 2001, scade anch'essa il 31 dicembre 2007.
Al fine di garantire che il regime di importazione per lo zucchero sia incluso nel regime di importazione previsto dagli APE, è opportuno adottare le misure necessarie per mettere fine all'accordo sullo zucchero e ad ogni impegno ivi contenuto con sufficiente anticipo, tenuto conto del preavviso di due anni richiesto dal protocollo sullo zucchero.
Le disposizioni del protocollo sullo zucchero hanno arrecato vantaggio sia agli Stati ACP sia alla Comunità, garantendo agli esportatori ACP uno sbocco di mercato proficuo e assicurando la regolarità delle forniture alle raffinerie comunitarie di zucchero di canna. Tali disposizioni non possono tuttavia più essere mantenute. Nell'ambito della riforma del mercato comunitario dello zucchero, la Comunità cesserà di garantire i prezzi ai produttori europei di zucchero, poiché il precedente meccanismo di intervento è ritirato gradualmente.
Nel quadro della transizione verso la liberalizzazione degli scambi ACP-CE, quantitativi illimitati non possono coesistere con le garanzie di prezzo e di volume previste dal protocollo sullo zucchero. Per quanto riguarda i paesi meno avanzati (PMA), l'accesso illimitato per lo zucchero è previsto dall'iniziativa «Tutto tranne le armi» (EBA) a partire dal 1o luglio 2009. Poiché l'inizio della seconda fase del periodo di transizione è fissato al 1o ottobre 2009, il regime EBA per lo zucchero dovrebbe essere adattato di conseguenza.
La denuncia non pregiudica la conclusione di un successivo accordo reciproco tra la Comunità e gli Stati ACP relativo al trattamento dello zucchero nell'ambito di APE più generali.
Occorre pertanto denunciare il protocollo sullo zucchero conformemente al suddetto articolo 10 e comunicare tale denuncia a ciascuno Stato ACP firmatario del protocollo sullo zucchero,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella convenzione di Lomé firmata il 28 febbraio 1975, con le corrispondenti dichiarazioni annesse a tale convenzione, contenute nel protocollo 3 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, è denunciato a nome della Comunità con effetto dal 1o ottobre 2009 nei confronti delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare i governi delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe la denuncia di detto protocollo.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. Pinho