DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale (2007/745/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4 e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)1, in particolare l’articolo 8, dispone che il programma sia aperto alla partecipazione di paesi parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera diversi dai paesi EFTA membri dell’accordo SEE e dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un accordo che consenta alla Confederazione svizzera di partecipare al programma comunitario MEDIA 2007, nonché l’atto finale relativo a detto accordo.
I negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2007 con la sigla di un progetto di accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l’accordo»), nonché dell’atto finale.
L’articolo 13 dell’accordo prevede che l’accordo venga applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.
È opportuno firmare l’accordo e l’atto finale, con riserva della conclusione in una data successiva,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l’accordo»), nonché dell’atto finale, è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione. I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale, a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione.
Art. 3
L’accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.
Art. 4
La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall’articolo 8 dell’accordo.
Art. 5
L’accordo è legato ai sette accordi con la Confederazione svizzera firmati il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione2, del 4 aprile 2002. L’accordo non può essere prorogato o rinegoziato, conformemente all’articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. PINHO