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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2008/74/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

L’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro («TDCA»), firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999, è stato concluso il 26 aprile 20041.

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica sudafricana un protocollo addizionale del TDCA per tener conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri all’Unione europea.

I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo addizionale dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri. Esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

DECIDE:

Art. 1

La firma del protocollo addizione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto protocollo addizionale. Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

La Comunità europea e i suoi Stati membri applicano in via provvisoria il protocollo addizionale a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. TEIXEIRA DOS SANTOS