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dec. 2007/799/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Uno degli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti è la promozione, a livello internazionale, di misure intese ad affrontare i problemi regionali ed europei che ostacolano la mobilità sostenibile dei trasporti e che comportano rischi per l’ambiente.

Il 14 maggio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati sulla convenzione alpina e sui relativi protocolli, in consultazione con gli Stati membri.

Con la decisione 96/191/CE del Consiglio1, la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione alpina).

Sulla base dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 della convenzione alpina, è stato adottato un protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti in occasione della 16a riunione del comitato permanente della convenzione alpina, svoltasi dal 24 al 26 maggio 2000.

Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro normativo fondato sul principio di precauzione, sul principio di prevenzione e sul principio «chi inquina paga» e destinato a garantire, relativamente a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell’ambiente nella regione delle Alpi.

A norma del suo articolo 24, il protocollo sui trasporti è stato depositato per la firma delle parti contraenti nella sessione ministeriale della convenzione alpina svoltasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, e in seguito presso la Repubblica d’Austria, in qualità di depositario.

La competenza preponderante della Comunità, unitamente al principio dell’unità della rappresentanza internazionale della Comunità, depongono a favore della firma simultanea del protocollo e, se possibile, dell’eventuale deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, che sono parti contraenti della convenzione.

È opportuno che il protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) sia firmato, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione,

DECIDE:

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente S. HUOVINEN