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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2008/881/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Regno del Marocco, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, un protocollo che modifica gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, in particolare l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

L’articolo 9, paragrafo 2, del protocollo negoziato con il Regno del Marocco prevede l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno firmare il protocollo e applicare lo stesso in via provvisoria,

DECIDE:

Art. 1

La firma del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dell’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di detto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Art. 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO