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Decisione 2007/690/PESC del Consiglio del 22 ottobre 2007 che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/244/PESC che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia2, che proroga al 31 ottobre 2007 il finanziamento della componente civile.

In attesa della transizione della missione dell’Unione africana verso un’operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana (UNAMID), è stato deciso di proseguire l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia fino al 31 dicembre 2007.

La risoluzione 1769 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 31 luglio 2007, stabilisce che il trasferimento di autorità (TOA) dall’AMIS all’UNAMID deve aver luogo entro il 31 dicembre 2007.

Il 21 settembre 2007 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che si dovrebbe porre termine alla componente civile dell’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia alla data in cui ha luogo il trasferimento di autorità dall’AMIS all’UNAMID.

Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell’azione di sostegno secondo il calendario sopraindicato.

L’azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall’articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Art. 1

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’attuazione della sezione II dell’azione comune 2005/557/PESC nel periodo compreso tra il 1o maggio 2007 e il 30 aprile 2008 è pari a 2125000 EUR. Detto importo copre il periodo interessato dall’attuale mandato della missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS II) e il successivo periodo di liquidazione della componente civile dell’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia.

2.

La spesa finanziata dall’importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità alle procedure e alle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità.

I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto.

3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o maggio 2007.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. Silva