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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2007/739/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

L’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa1, di seguito «APC», è entrato in vigore il 1o dicembre 1997.

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III di tale accordo, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

Nel periodo dal 1995 al 2006, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell’APC. È pertanto opportuno concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti.

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Art. 1

1. L’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA