diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2007/786/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con Israele per adeguare l’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra1, di seguito denominato «accordo euromediterraneo», per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Il testo del protocollo negoziato con Israele prevede, all’articolo 9, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

Fatta salva la sua conclusione in data successiva, è opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e applicarlo in via provvisoria,

DECIDE:

Art. 1

La firma del protocollo all’accordo euromediterraneo è autorizzata a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA