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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (2007/859/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per garantire la compatibilità tra l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca1, di seguito «accordo di cooperazione», e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario2.

L’obiettivo dei negoziati era quello di modificare l’articolo 5 dell’accordo di cooperazione per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 (gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni) e degli articoli da 55 a 65 del medesimo regolamento (disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali).

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nell’ambito del mandato negoziale conferitole dal Consiglio.

La Commissione ha raggiunto un accordo sotto forma di verbale concordato con il Regno di Tailandia, che ha un interesse in quanto fornitore dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10 , 0714 10 91 e 0714 10 99 .

Il presente accordo sotto forma di verbale concordato dovrebbe essere approvato con un protocollo,

DECIDE:

Art. 1

1. È approvato a nome della Comunità il protocollo recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, di seguito «protocollo».

2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Nella misura necessaria a consentire la piena applicazione del protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2008, la Commissione ne adotta le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

Art. 4

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esecuzione delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA