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Decisione della Commissione del 30 ottobre 2007 che abroga la decisione 2001/602/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia (2007/704/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

A. MISURE IN VIGORE

Con il regolamento (CE) n. 1601/20012, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia («il prodotto in esame»).

Con la decisione 2001/602/CE3, la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi da parte di Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod, Russia («ChSPZ») e da parte di Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd, Tailandia («Usha Siam»).

Il 10 agosto 2004 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1601/2001, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la società ChSPZ e un'altro produttore russo4.

Come spiegato in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea5, a partire dal 1o gennaio 2006 il nome della ChSPZ è stato cambiato in Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz.

Il 3 agosto 2006 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 1601/20016.

Il 22 marzo 20077 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1601/2001, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la società Usha Siam.

Le tre inchieste si sono concluse con il regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio8 che ha istituito, previe talune modifiche a livello dei dazi, le misure nei confronti della Russia ed ha abrogato le misure nei confronti di Tailandia e Turchia.

B. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI DELLA CLOSED JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL-METIZ, RUSSIA

Come stabilito nei considerando da 199 a 203 del regolamento (CE) n. 1279/2007 e dopo aver consultato tutte le parti interessate, l'impegno da parte di Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz nella sua forma attuale non è giudicato adeguato a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping, in quanto comporta notevoli difficoltà dal punto di vista del controllo e dell'attuazione.

Il riesame intermedio ha rivelato che dall'accettazione dell'impegno nel 2001 la gamma dei prodotti della SSM è notevolmente cambiata.

L'impegno classificava i CFA prodotti dalla SSM in numerosi tipi di prodotti, ciascuno caratterizzato da notevoli differenze di prezzo. L'inchiesta di riesame ha confermato che la società aveva seri problemi nel classificare i vari tipi di prodotti con precisione, secondo i termini dell'impegno. Ciò era in parte dovuto ai limiti del sistema contabile che non permetteva di distinguere chiaramente tra diversi tipi di CFA. Problemi analoghi erano già stati individuati durante il controllo dell'impegno e avevano comportato l'invio di una lettera di ammonimento.

La Commissione ha quindi concluso che l'impegno, almeno nella forma attuale, non è più accettabile.

Su tale base e conformemente alle pertinenti clausole dell'impegno, che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l'accettazione dello stesso, la Commissione ha deciso di procedere alla revoca dell'impegno.

La Commissione ha informato le autorità della Russia e i produttori esportatori russi interessati di aver proposto la revoca dell'accettazione dell'impegno in vigore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

C. ABROGAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA USHA SIAM STEEL IND. PUBLIC COMPANY LTD, TAILANDIA

Tenuto conto dei risultati riguardanti la Tailandia e come stabilito nel considerando 209 del regolamento (CE) n. 1279/2007, le misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario di tale paese sono abrogate.

Di conseguenza, l'impegno offerto da Usha Siam va revocato.

D. ABROGRAZIONE DELLA DECISIONE 2001/602/CE

In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare la decisione 2001/602/CE che accetta gli impegni offerti dalle due società citate,

DECIDE:

Art. 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione