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Posizione comune 2007/705/PESC del Consiglio del 30 ottobre 2007 sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

Il 7 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/755/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea1, che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC2 per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Art. 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Art. 2

Il Consiglio procede a una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente posizione comune.

Art. 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. Nunes Correia