DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2007/774/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto l’atto di adesione della Bulgaria del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica araba d’Egitto finalizzati ad adottare l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra1, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
Il testo del protocollo negoziato con l’Egitto prevede, all’articolo 9, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
È opportuno firmare il protocollo dell’accordo euromediterraneo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e applicarlo in via provvisoria,
DECIDE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea2.
Art. 2
Il protocollo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2007, con riserva della conclusione in una data successiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. NUNES CORREIA