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Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (2007/751/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 2005,

visto l’atto di adesione del 2005 (di seguito «l'atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea2 (di seguito «la convenzione contro la corruzione di funzionari») è stata firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2005.

A seguito dell’adesione all’Unione europea, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione contro la corruzione di funzionari.

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell’allegato I dell’atto stesso, che comprende, in particolare, la convenzione contro la corruzione di funzionari. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,

DECIDE:

Art. 1

La convenzione contro la corruzione di funzionari entra in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.

Art. 2

I testi della convenzione contro la corruzione di funzionari redatti in lingua bulgara e in lingua rumena3 fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione contro la corruzione di funzionari.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. Pereira