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Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (2007/763/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 2005,

visto l’atto di adesione del 2005 (di seguito «l’atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea2 (di seguito «convenzione sull’assistenza giudiziaria»), è stata firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed è entrata in vigore il 23 agosto 2005.

Ha integrato la convenzione sull’assistenza giudiziaria il protocollo firmato il 16 ottobre 2001, che è entrato in vigore il 5 ottobre 20053 (di seguito «il protocollo sull’assistenza giudiziaria»).

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell’allegato I dell’atto stesso, che comprende la convenzione sull’assistenza giudiziaria e il protocollo sull’assistenza giudiziaria. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione, il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,

DECIDE:

Art. 1

La convenzione sull’assistenza giudiziaria entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige la richiamata convenzione il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui la convenzione sull’assistenza giudiziaria entra in vigore per l’altro Stato membro interessato.

Il protocollo sull’assistenza giudiziaria entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige il richiamato protocollo il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Esso entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui il protocollo sull’assistenza giudiziaria entra in vigore per l’altro Stato membro interessato.

Art. 2

Il testo della convenzione sull’assistenza giudiziaria e del protocollo sull’assistenza giudiziaria redatti in lingua bulgara e in lingua rumena4 fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quel protocollo.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. Pereira