Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e sull’uso dell’informatica nel settore doganale (2007/764/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato di adesione del 2005,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, sull’uso dell’informatica nel settore doganale2 (di seguito «convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale») è stata stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2005.
Hanno integrato la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale i seguenti protocolli:
il protocollo, concluso in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull’uso della tecnologia dell’informazione nel settore doganale3 (di seguito «protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia»), che è stato stipulato a Bruxelles il 29 novembre 1996 ed è entrato in vigore il 25 dicembre 2005,
il protocollo, stabilito in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, alla convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all’inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto4 (di seguito «protocollo sul riciclaggio di proventi illeciti»), che è stato stipulato a Bruxelles il 12 marzo 1999 e deve entrare in vigore in conformità del suo articolo 3, paragrafo 3,
il protocollo ai sensi dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale5 (di seguito «protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali»), che è stato stipulato a Bruxelles l’8 maggio 2003 e deve entrare in vigore in conformità del suo articolo 2, paragrafo 3.
A seguito dell’adesione all’Unione europea, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale; la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione ai tre protocolli; la Lettonia ha depositato il suo strumento di adesione al protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia.
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell’allegato I dell’atto stesso, il quale comprende, in particolare, la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e i relativi protocolli. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione, il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,
DECIDE:
Art. 1
La convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, come modificata dal protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali e dalla presente decisione, e i protocolli sull’interpretazione della Corte di giustizia e sul riciclaggio di proventi illeciti entrano in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige detta convenzione il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. La convenzione entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui entra in vigore per l’altro Stato membro interessato.
Art. 2
I testi della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, del protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, del protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia e del protocollo sul riciclaggio di proventi illeciti, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena6, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quei protocolli.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. Pereira