Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (2007/765/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato di adesione del 2005,
visto l’atto di adesione del 2005, (di seguito «atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La convenzione, stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida2 (di seguito «convenzione sul ritiro della patente di guida») è stata stipulata a Lussemburgo il 17 giugno 1998. La convenzione non è ancora entrata in vigore.
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione, stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell’atto stesso, il quale comprende, in particolare, la convenzione sul ritiro della patente di guida. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione, il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,
DECIDE:
Art. 1
La convenzione sul ritiro della patente di guida entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore per gli Stati membri firmatari originari.
Art. 2
I testi della convenzione sul ritiro della patente di guida redatti in lingua bulgara e in lingua rumena3 fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. Pereira