Decisione del Consiglio dell’8 novembre 2007 che modifica l’allegato I dell’atto di adesione del 2005 (2007/857/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione,
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che la Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell’allegato I.
Gli Stati membri hanno firmato, il 14 aprile 2005, la convenzione sull’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee1.
È opportuno prevedere l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, come modificati dalla convenzione del 14 aprile 2005. A tale scopo, è opportuno aggiungere detta convenzione all’allegato I dell’atto di adesione del 2005,
DECIDE:
Art. 1
All’allegato I, punto 1, dell’atto di adesione del 2005 è aggiunto il trattino seguente: «— Convenzione del 14 aprile 2005 sull’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (GU C 169 dell’8.7.2005, pag. 1).»
Art. 2
La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. Pereira