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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007 relativa all’applicazione provvisoria del protocollo 8 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (2008/127/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (in appresso: «l’accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Il protocollo 8 dell’accordo riprende sostanzialmente, per quanto riguarda il Montenegro, il contenuto dell’accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari1, concluso dal Consiglio mediante la decisione 2005/527/CE2.

Poiché il Montenegro è diventato indipendente, l’accordo quadro non si applica più a questo paese. Il Montenegro, tuttavia, dovrebbe continuare ad avere la possibilità di partecipare ai programmi comunitari come tutti gli altri paesi dei Balcani occidentali.

È necessario quindi disporre l’applicazione provvisoria del protocollo 8 dell’accordo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Montenegro, che prevede l’applicazione provvisoria del protocollo 8 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari, è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione, unitamente al testo del protocollo 8.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. TEIXEIRA DOS SANTOS