DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria degli emendamenti che modificano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 (2007/797/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.
È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
È necessario assicurare il proseguimento delle attività di pesca a partire dalla data di scadenza del protocollo1 precedente, fino alla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo medesimo.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria degli emendamenti che modificano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, di seguito denominato «accordo». Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Art. 3
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
| Categoria di pesca | Tipo di peschereccio | Stato membro | Licenze o contingente |
| Pesca del tonno | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Spagna | 23 |
| Francia | 19 | ||
| Italia | 1 | ||
| Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT | Spagna | 25 |
| Francia | 13 | ||
| Portogallo | 7 | ||
| Regno Unito | 5 | ||
| Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT | Francia | 26 |
| Pesca demersale | Pesca sperimentale con lenza o con palangari di profondità | Francia | 5 |
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Art. 4
Gli Stati membri i cui pescherecci praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare2.
Art. 5
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. L. RODRIGUES