DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2007 recante accettazione, a nome della Comunità europea del protocollo che modifica l’accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 (2007/768/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
Il 14 novembre 2001 a Doha, la quarta sessione della conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata «OMC») ha approvato la dichiarazione relativa all’accordo sui TRIPS e sulla sanità pubblica [documento OMC WT/MIN(01)/DEC/2].
Il paragrafo 6 di tale dichiarazione ha incaricato il consiglio TRIPS di trovare una soluzione rapida al problema delle difficoltà che i membri dell’OMC le cui capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico sono insufficienti o inesistenti potrebbero incontrare per utilizzare in modo efficace le licenze obbligatorie nell’ambito dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito «accordo TRIPS»).
Il 30 agosto 2003, il Consiglio generale dell’OMC ha adottato una decisione provvisoria sull’attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione sull’accordo TRIPS e sulla sanità pubblica.
Il paragrafo 11 di tale decisione stabilisce che la stessa, comprese le deroghe ivi previste, deve giungere a scadenza per ciascun membro alla data in cui entra in vigore una modifica all’accordo TRIPS che sostituisce le sue disposizioni.
Il 6 dicembre 2005, per trasformare la decisione del 30 agosto 2003 in una modifica dell’accordo TRIPS, il Consiglio generale dell’OMC ha adottato un protocollo che modifica l’accordo TRIPS e lo ha presentato ai membri dell’OMC per accettazione.
Il paragrafo 3 del protocollo prevede che il protocollo sia aperto all’accettazione dai membri fino al 1o dicembre 2007 o fino ad una data successiva stabilita dalla conferenza ministeriale.
La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, alla negoziazione del protocollo.
Conformemente all’articolo 133, paragrafo 5 del trattato, la Comunità è competente per concludere gli accordi nel campo degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.
Il protocollo dovrebbe essere accettato a nome della Comunità.
Nel suo atto di accettazione, la Comunità dovrebbe confermare anche, conformemente all’articolo 300, paragrafo 7, del trattato, che il protocollo sarà vincolante per i suoi Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
È accettato a nome della Comunità il protocollo che modifica l’accordo TRIPS fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare l’atto di accettazione del protocollo presso il direttore generale dell’OMC.
Art. 3
Nel suo atto di accettazione, la Comunità conferma anche, conformemente all’articolo 300, paragrafo 7, del trattato, che il protocollo sarà vincolante per i suoi Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO