DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2007 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2007/810/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
In seguito all’autorizzazione ricevuta il 25 aprile 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica di San Marino riguardo ad un protocollo all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di protocollo.
È opportuno concludere il protocollo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (il «protocollo»). Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.
Art. 3
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 3 del protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO