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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2007 concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e la Confederazione svizzera (Svizzera) sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (2008/72/Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 2006/976/Euratom1 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare,

vista la decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «l’accordo ITER»), delle disposizioni sull’applicazione provvisoria dell’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell’accordo sui privilegi e le immunità dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER («l’accordo sui privilegi e le immunità per ITER»),

vista la decisione 2007/614/Euratom del Consiglio, del 30 gennaio 2007, relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione2 (di seguito «l’accordo sull’approccio allargato»),

vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione («l’impresa comune») e le conferisce dei vantaggi3,

visto l’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi4,

L’accordo ITER, l’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e l’accordo sull’approccio allargato si applicano anche al territorio della Confederazione svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato, conformemente al trattato Euratom o all’accordo pertinente.

La decisione 2007/198/Euratom e lo statuto ad essa allegato («lo statuto») prevedono la partecipazione all’impresa comune, in qualità di membri, dei paesi terzi che hanno concluso con Euratom un accordo di cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli di Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell’impresa comune.

L’allegato I dello statuto attribuisce già alla Svizzera il diritto di voto nel consiglio di direzione dell’impresa comune in qualità di membro.

La Svizzera, che contribuisce in modo consistente al programma Euratom per la ricerca sull’energia da fusione, ha espresso l’intenzione di diventare membro dell’impresa comune per il periodo iniziale del Settimo programma quadro dell’Euratom.

È nell’interesse della Comunità accettare formalmente la richiesta della Svizzera di estendere al territorio svizzero l’accordo ITER, l’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e l’accordo sull’approccio allargato e di concordare le modalità di partecipazione della Svizzera all’impresa comune,

DECIDE:

Art. 1

1. È approvata, a nome della Comunità europea, la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, l’accordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e l’accordo tra Euratom e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Art. 2

1. È approvata, a nome della Comunità europea, la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera in qualità di membro all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione come allegato II.

Art. 3

Il commissario responsabile della ricerca, o la persona da questi designata, è autorizzato a firmare, a nome della Comunità europea, le lettere di cui all’articolo 1 e all’articolo 2.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007. Per la Commissione Janez POTOČNIK Membro della Commissione