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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (2007/798/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità ha negoziato con la Repubblica del Mozambico un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.

A seguito di tali negoziati, il 21 dicembre 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito «l’accordo di partenariato»).

L’accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico, approvato con il regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio1, deve essere sostituito dall’accordo di partenariato.

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che l’accordo di partenariato sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dell’accordo di partenariato.

È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo in forma di scambio di lettere.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito «l’accordo in forma di scambio di lettere»). I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere e dell’accordo di partenariato sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato sono ripartite tra gli Stati membri, in via provvisoria, nel seguente modo:

Categoria di pescaTipo di naveStato membroLicenze
Pesca del tonnoPescherecci con reti a circuizioneSpagna:23
Francia:20
Italia:1
Pesca del tonnoPescherecci con palangariSpagna:21
Francia:15
Portogallo:7
Regno Unito2

Se le domande di licenza di pesca dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di pesca di altri Stati membri.

Art. 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare2.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Bruxelles, addì 22 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. PINHO